Art. 2.
(Strumenti di organizzazione, di gestione e di fruizione).

      1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

          a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;

          b) le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche;

          c) lo Stato.

      2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti all'articolo 1 è obbligatoria in caso di luoghi o vestigia assoggettati alla tutela di cui alla parte seconda del codice. Restano tuttavia ferme le facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice, e le competenze in materia di tutela paesistica stabilite dalla legislazione vigente.
      3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo

 

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1, commi 6 e 7, qualora intendano provvedere ad interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione dei luoghi e delle vestigia di cui al medesimo articolo 1, devono darne comunicazione, corredata dal relativo progetto esecutivo e dall'atto di assenso del titolare del bene interessato, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla soprintendenza regionale competente per territorio.
      4. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nel definire la costituzione e la gestione delle istituzioni museali di cui all'articolo 1, comma 5, possono altresì prevedere i seguenti strumenti:

          a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;

          b) l'adesione volontaria ad un progetto museale in rete, capace di valorizzare la visione di insieme di ciò che fu la linea gotica;

          c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.

      5. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, possono, altresì, prevedere i seguenti strumenti:

          a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;

          b) la realizzazione di un sistema di segnaletica concordato con gli enti territorialmente competenti;

          c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.