1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:
a) i comuni, le province, gli enti parco, gli altri enti pubblici e i loro consorzi;
b) le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche;
c) lo Stato.
2. L'autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi previsti all'articolo 1 è obbligatoria in caso di luoghi o vestigia assoggettati alla tutela di cui alla parte seconda del codice. Restano tuttavia ferme le facoltà di cui all'articolo 28, comma 2, del medesimo codice, e le competenze in materia di tutela paesistica stabilite dalla legislazione vigente.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo
a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;
b) l'adesione volontaria ad un progetto museale in rete, capace di valorizzare la visione di insieme di ciò che fu la linea gotica;
c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.
5. Lo Stato e le regioni Toscana, Emilia-Romagna e Marche, nel definire la gestione e la fruizione dei percorsi di cui all'articolo 1, commi 6 e 7, possono, altresì, prevedere i seguenti strumenti:
a) l'istituzione di un comitato di gestione unificato;
b) la realizzazione di un sistema di segnaletica concordato con gli enti territorialmente competenti;
c) la predisposizione di guide e di materiali illustrativi, divulgativi e promozionali unificati.